Regolamento›Capo VI
Art. 111
Nelle evoluzioni, in marcia, ed in faccia al nemico.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 396. I medici militari viaggiano sempre col Corpo loro nelle occasioni di marcia, ed uno di essi assiste sempre alle esercitazioni, passeggiate militari, o fazioni campali cui il medesimo interviene.
Insomma debbono essi procurare che in nessun caso alcun militare rimanga per loro colpa senza il necessario soccorso.
§ 397. Negl'incontri col nemico è loro assegnato un posto, che non devono assolutamente abbandonare, nè anche per pochi istanti, nè permettere ai loro subordinati di allontanarsene, poiché dessi rimarrebbero mallevadori della mancanza dei necessari soccorsi ai feriti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-111