RegolamentoCapo VI

Art. 107

Relazione ai superiori.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 391. I medici di battaglione devono far relazione al capitano d'ispezione di tutto ciò che si riferisce alle loro attribuzioni e riguarda l'interno del quartiere, rendendolo tosto avvertito ognora che accada loro di medicare feriti di qualunque genere. § 392. I medici di reggimento fanno le loro partecipazioni all'uffiziale superiore di servizio, e nell'assenza di questi, al Comandante del Corpo. Essi porgono poi direttamente al comandante del Corpo le osservazioni ed i suggerimenti atti a mantenere o migliorare lo stato sanitario del reggimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-107

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Relazione ai superiori. (Art. 107 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo