Regolamento›Capo VI
Art. 107
Relazione ai superiori.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 391. I medici di battaglione devono far relazione al capitano d'ispezione di tutto ciò che si riferisce alle loro attribuzioni e riguarda l'interno del quartiere, rendendolo tosto avvertito ognora che accada loro di medicare feriti di qualunque genere.
§ 392. I medici di reggimento fanno le loro partecipazioni all'uffiziale superiore di servizio, e nell'assenza di questi, al Comandante del Corpo.
Essi porgono poi direttamente al comandante del Corpo le osservazioni ed i suggerimenti atti a mantenere o migliorare lo stato sanitario del reggimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-107