Regolamento›Capo V
Art. 105
Doveri del sottotenente porta-stendardo.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 385. Il sottotenente porta-stendardo deve custodire e difendere, occorrendo, a prezzo della vita, lo stendardo affidatogli.
§ 386. Dovendo solo marciare collo stendardo, egli non concorre cogli altri uffiziali del suo grado nei turni di distaccamento, ma bensì nei servizi di piazza e di quartiere che si fanno nel luogo stesso ove sta lo stendardo, ma qualora questo muova mentre egli è di servizio, dovrà tosto venire rilevato.
Può inoltre essere destinato dal comandante del Corpo a prestar servizio presso uno squadrone, o incaricato di altre incumbenze che non lo distolgano da quella specialmente affidatagli di portare lo stendardo.
§ 387. Il porta-stendardo in licenza, od ammalato viene surrogato dal sottotenente più anziano fra i presenti al Corpo, ma questo temporario incarico è sempre subordinato ai doveri verso lo squadrone, cui l'uffiziale appartiene, e che deve seguire quando esso venga distaccato.
Storico versioni
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