Art. 105 · Doveri del sottotenente porta-stendardo.
RegolamentoCapo V

Art. 105

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Doveri del sottotenente porta-stendardo.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 385. Il sottotenente porta-stendardo deve custodire e difendere, occorrendo, a prezzo della vita, lo stendardo affidatogli. § 386. Dovendo solo marciare collo stendardo, egli non concorre cogli altri uffiziali del suo grado nei turni di distaccamento, ma bensì nei servizi di piazza e di quartiere che si fanno nel luogo stesso ove sta lo stendardo, ma qualora questo muova mentre egli è di servizio, dovrà tosto venire rilevato. Può inoltre essere destinato dal comandante del Corpo a prestar servizio presso uno squadrone, o incaricato di altre incumbenze che non lo distolgano da quella specialmente affidatagli di portare lo stendardo. § 387. Il porta-stendardo in licenza, od ammalato viene surrogato dal sottotenente più anziano fra i presenti al Corpo, ma questo temporario incarico è sempre subordinato ai doveri verso lo squadrone, cui l'uffiziale appartiene, e che deve seguire quando esso venga distaccato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-105