Regolamento›Capo V
Art. 104
Doveri degli uffiziali addetti all'amministrazione.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 380. I doveri degli uffiziali addetti all'amministrazione del Corpo sono descritti nel regolamento di amministrazione.
Essi vegliano a che fra i sott'uffiziali, caporali ed altri addetti ai lavori amministrativi non venga meno per la natura delle loro occupazioni lo spirito militare, nè mai essi trascurino l'osservanza dei doveri essenzialmente militari.
§ 381. Il comandante del Corpo può incaricarli di lavori relativi all'amministrazione oltre a quelli loro assegnati dai regolamenti, ed allorchè alcuno di essi si trova distaccato con una frazione del Corpo, egli adempie presso la medesima a tutti gl'incarichi amministrativi cumulativamente.
§ 382. Essi istruiscono, e indirizzano i furieri nelle funzioni amministrative e contabili che li riguardano, ed attendono nelle scuole del Corpo a tutte le istruzioni d'amministrazione e di contabilità che loro vengono assegnate dal comandante del Corpo.
§ 383. L'uffiziale cui sono affidati i magazzini del Corpo deve osservare stretta imparzialità nelle distribuzioni, continua premura per la conservazione delle robe, nè mai permettersi di dare neppure ad imprestito a chicchessia cose di spettanza del magazzino.
§ 384. L'uffiziale d'amministrazione presso gli squadroni attivi disimpegna le funzioni di segretario del colonnello.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-104