RegolamentoCapo V

Art. 104

Doveri degli uffiziali addetti all'amministrazione.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 380. I doveri degli uffiziali addetti all'amministrazione del Corpo sono descritti nel regolamento di amministrazione. Essi vegliano a che fra i sott'uffiziali, caporali ed altri addetti ai lavori amministrativi non venga meno per la natura delle loro occupazioni lo spirito militare, nè mai essi trascurino l'osservanza dei doveri essenzialmente militari. § 381. Il comandante del Corpo può incaricarli di lavori relativi all'amministrazione oltre a quelli loro assegnati dai regolamenti, ed allorchè alcuno di essi si trova distaccato con una frazione del Corpo, egli adempie presso la medesima a tutti gl'incarichi amministrativi cumulativamente. § 382. Essi istruiscono, e indirizzano i furieri nelle funzioni amministrative e contabili che li riguardano, ed attendono nelle scuole del Corpo a tutte le istruzioni d'amministrazione e di contabilità che loro vengono assegnate dal comandante del Corpo. § 383. L'uffiziale cui sono affidati i magazzini del Corpo deve osservare stretta imparzialità nelle distribuzioni, continua premura per la conservazione delle robe, nè mai permettersi di dare neppure ad imprestito a chicchessia cose di spettanza del magazzino. § 384. L'uffiziale d'amministrazione presso gli squadroni attivi disimpegna le funzioni di segretario del colonnello.
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Doveri degli uffiziali addetti all'amministrazione. (Art. 104 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo