RegolamentoCapo III

Art. 100

Dell'aiutante maggiore in 2.°

In vigore dal 1 giu 1864
§ 366. Nell'aiutante maggiore in 2.° si richiedono le doti stesse che nell'aiutante maggiore in 1.°, cui egli è strettamente subordinato in ogni cosa. Egli deve perciò adoperarsi con zelo nel secondarlo ed aiutarlo in ogni parte del servizio e dell'istruzione. § 367. Egli esercita presso il piccolo stato maggiore le funzioni d'uffiziale di squadrone. Spetta ad esso di verificare frequentemente il registro del servizio dei sott'uffiziali e caporali.
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Dell'aiutante maggiore in 2.° (Art. 100 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo