Regolamento›Capo III
Art. 100
54 / 413Dell'aiutante maggiore in 2.°
In vigore dal 1 giu 1864
§ 366. Nell'aiutante maggiore in 2.° si richiedono le doti stesse che nell'aiutante maggiore in 1.°, cui egli è strettamente subordinato in ogni cosa.
Egli deve perciò adoperarsi con zelo nel secondarlo ed aiutarlo in ogni parte del servizio e dell'istruzione.
§ 367. Egli esercita presso il piccolo stato maggiore le funzioni d'uffiziale di squadrone.
Spetta ad esso di verificare frequentemente il registro del servizio dei sott'uffiziali e caporali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-100