Regolamento›Capo III
Art. 99
Amministrazione del casermaggio.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 363. L'aiutante maggiore in 1.° tiene la contabilità in natura delle suppellettili e robe di caserma, a seconda dei regolamenti amministrativi.
§ 364. Ricevendole dall'impresario, avverte che siano tutte in buono stato, e ricusa quelle che non lo fossero.
Le distribuisce ai furieri mediante loro ricevuta, che restituisce poi ai comandanti di squadrone nell'atto che questi firmano il registro, modello n.° 15.
Quando gli squadroni restituiscono i detti oggetti, ne rilascia la ricevuta.
§ 365. Nel cambio delle lenzuola alla truppa deve accertarsi che sieno bene liscivate ed asciutte, e che quelle degli scabbiosi sieno immediatamente cambiate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-99