Regolamento›Capo III
Art. 97
Avvertenze sui lavori di maggiorità.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 358. Le punizioni sono registrate sul registro, modello n.° 21, dopo che furono contemplate nel rapporto giornaliero del comandante del Corpo, e scontate dai militari puniti.
§ 359. I rapporti giornalieri, modello n.° 24, sono redatti in tante copie quanti sono gli uffiziali superiori presenti. Quello da consegnarsi al comandante del Corpo è firmato dall'uffiziale superiore di servizio, gli altri dall'aiutante maggiore in 1.°.
§ 360. L'aiutante maggiore in 1.° esige la massima delicatezza e zelo dal furiere maggiore, e dagli altri militari addetti all'ufficio di maggiorità, e procura loro i lumi necessari al lodevole adempimento delle loro incumbenze; egli è mallevadore verso il comandante del Corpo della regolarità ed esattezza dei lavori loro affidati.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-97