RegolamentoCapo III

Art. 97

Avvertenze sui lavori di maggiorità.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 358. Le punizioni sono registrate sul registro, modello n.° 21, dopo che furono contemplate nel rapporto giornaliero del comandante del Corpo, e scontate dai militari puniti. § 359. I rapporti giornalieri, modello n.° 24, sono redatti in tante copie quanti sono gli uffiziali superiori presenti. Quello da consegnarsi al comandante del Corpo è firmato dall'uffiziale superiore di servizio, gli altri dall'aiutante maggiore in 1.°. § 360. L'aiutante maggiore in 1.° esige la massima delicatezza e zelo dal furiere maggiore, e dagli altri militari addetti all'ufficio di maggiorità, e procura loro i lumi necessari al lodevole adempimento delle loro incumbenze; egli è mallevadore verso il comandante del Corpo della regolarità ed esattezza dei lavori loro affidati.
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Avvertenze sui lavori di maggiorità. (Art. 97 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo