Regolamento›Capo III
Art. 98
Pulizia del quartiere.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 361. Egli veglia sulla pulizia del quartiere, e si tiene informato di quanto vi succede, al fine di poter somministrare all'uffiziale superiore di servizio od al comandante del Corpo gli schiarimenti di cui fosse richiesto.
§ 362. Si accerta che i pesi e le misure, adoperate dai vivandieri ed altri venditori ammessi nell'interno del quartiere, sieno esatti; che i prezzi sieno moderati ed equi, fatta ragione dei tempi e delle circostanze; che il vino, le vivande e gli altri commestibili e robe qualunque, esposte in vendita, siano di buona qualità; fa gettar via quelli che reputasse nocivi, ed esportare i poco buoni, riferendo ogni cosa all'uffiziale superiore di servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-98