Regolamento›Capo IV
Art. 103
Registro dei matrimoni, delle nascite, e delle morti, e spedizioni di fedi relative.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 375. Il cappellano tiene un registro dei matrimoni contratti dai militari del Corpo (modello n.° 40), e delle morti dei militari del Corpo deceduti mentre stanno sotto le armi (modello n.° 41), delle morti di quegli altri membri delle famiglie dei militari che siano deceduti in quartiere (modello n.° 41 bis), e finalmente delle nascite dei figli di militari del Corpo sotto le armi (modello n.° 42).
§ 376. Per tal fine l'aiutante maggiore gli comunica le variazioni di matrimonio e di morte di militari di mano in mano che gli occorre registrarle sul registro generale delle variazioni, e gli notifica similmente le morti succedute in quartiere di persone non militari in occasione che si manda ad effetto il disposto del § 201, penultimo alinea. Quanto alle nascite di figli di militari, esse vogliono essere significate senza indugio al cappellano dal loro genitore rispettivo.
§ 377. I registri mentovati al § 375 sono somministrati al cappellano dal Consiglio d'amministrazione a cui li restituisce quando sieno riempiti, ovvero quando cessi dalla sua carica, per essere conservati fra i documenti del Corpo.
§ 378. Le fedi di stato libero, o simili di cui fosse richiesto, saranno da lui rilasciate gratuitamente, senza ch'egli possa accettare cosa alcuna, anche a semplice titolo di regalia, e saranno sempre legalizzate dal comandante del Corpo.
§ 379. In caso d'assenza, o di mancanza del cappellano, i registri modelli n.° 40, 41, 41 bis, 42, sono tenuti dal segretario del Consiglio di amministrazione, il quale rilascierà anche in tal caso le fedi che occorressero.
Storico versioni
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