RegolamentoCapo VI

Art. 110

Istrumenti di chirurgia, utensili ed attrezzi ad uso dell'infermeria e del Corpo.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 395. Essi hanno cura di tener sempre in buona condizione di servizio gli istrumenti di chirurgia affidati alla loro custodia, e vegliano similmente sugli utensili ed attrezzi destinati all'uso dell'infermeria del Corpo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-110

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