Regolamento›Capo VI
Art. 113
Individui che devono entrare al servizio, o che si propongono a rassegna di rimando.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 399. In occasione dell'arrivo delle nuove reclute, i medici assistendo, a norma del regolamento sul reclutamento, il comandante del Corpo che le passa in rivista, devono visitarle con somma accuratezza, onde accertare la loro idoneità, e stendere esatta relazione su quelle che sembrassero meno idonee.
§ 400. Visitano con egual diligenza coloro che si propongono all'arruolamento come volontari, o surrogati, o che chiedono l'affidamento, o il riassento, e riconoscendoli idonei a norma del regolamento summenzionato, ne rilasciano una dichiarazione sottoscritta.
§ 401. Non minore dev'essere la loro accuratezza nel visitare coloro che chiedano, o s'intendano proporre, per la rassegna di rimando, astenendosi assolutamente dal proporre, per quanto loro si appartiene, i militari che ravvisino tuttora idonei al servizio attivo.
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