Regolamento›Capo VI
Art. 116
Esenzioni dal servizio.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 410. Il militare che abbisogni per cagion di salute di essere esonerato per qualche giorno dal servizio, o da una parte di esso, da esercitazioni, o fatiche, potrà ottenerlo dal capitano d'ispezione, o dall'uffiziale superiore di servizio, mediante certificato del medico militare.
I medici militari andranno assai cauti nel rilasciare simili certificati.
§ 411. Le esenzioni dal servizio saranno d'un sol giorno, ed ove talun militare ne abbia bisogno di più, esse possono essere ripetute; i militari così esentati non possono uscire dal quartiere.
Le esenzioni da una parte soltanto del servizio, o da qualche particolare esercitazione o fatica, potranno concedersi anche per parecchi giorni.
§ 412. I medici militari che riconoscessero individui ai quali occorresse di essere dispensati permanentemente dai bagni, o dalle istruzioni di ginnastica, o da altro servizio, devono ragguagliarne il comandante del Corpo per le disposizioni che ravviserà opportune.
Storico versioni
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