Art. 116 · Esenzioni dal servizio.
RegolamentoCapo VI

Art. 116

166 / 413

Esenzioni dal servizio.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 410. Il militare che abbisogni per cagion di salute di essere esonerato per qualche giorno dal servizio, o da una parte di esso, da esercitazioni, o fatiche, potrà ottenerlo dal capitano d'ispezione, o dall'uffiziale superiore di servizio, mediante certificato del medico militare. I medici militari andranno assai cauti nel rilasciare simili certificati. § 411. Le esenzioni dal servizio saranno d'un sol giorno, ed ove talun militare ne abbia bisogno di più, esse possono essere ripetute; i militari così esentati non possono uscire dal quartiere. Le esenzioni da una parte soltanto del servizio, o da qualche particolare esercitazione o fatica, potranno concedersi anche per parecchi giorni. § 412. I medici militari che riconoscessero individui ai quali occorresse di essere dispensati permanentemente dai bagni, o dalle istruzioni di ginnastica, o da altro servizio, devono ragguagliarne il comandante del Corpo per le disposizioni che ravviserà opportune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-116