Regolamento›Capo VII
Art. 119
Sua vigilanza.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 423. Egli deve considerare come una delle precipue sue cure quella d'invigilare a che nei foraggi, nelle acque, nelle scuderie o nella infermeria, non vi sia nulla che possa nuocere al buono stato dei cavalli, e dove gli si appalesi anche un semplice dubbio, tanto sulla bontà dei foraggi, e delle acque, come sulla salubrità dei locali, deve riferirne tosto al capitano d'ispezione.
§ 424. Assiste sempre alla distribuzione dei foraggi, per riconoscere le qualità, e fa relazione intorno ai medesimi al capitano d'ispezione, che trovasi presente alla somministranza.
§ 425. Egli invigila sulla ferratura dei cavalli, e per ciò che concerne tale operazione i maniscalchi seguono le indicazioni che loro dà.
Riconoscendo incapacità in qualche maniscalco, ne riferirà al comandante dello squadrone al quale appartiene il medesimo.
§ 426. È affidata alla sua vigilanza la disinfettazione degli arredi, arnesi che abbiano servito a cavalli affetti da morbo attaccaticcio e contagioso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-119