RegolamentoCapo VII

Art. 119

Sua vigilanza.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 423. Egli deve considerare come una delle precipue sue cure quella d'invigilare a che nei foraggi, nelle acque, nelle scuderie o nella infermeria, non vi sia nulla che possa nuocere al buono stato dei cavalli, e dove gli si appalesi anche un semplice dubbio, tanto sulla bontà dei foraggi, e delle acque, come sulla salubrità dei locali, deve riferirne tosto al capitano d'ispezione. § 424. Assiste sempre alla distribuzione dei foraggi, per riconoscere le qualità, e fa relazione intorno ai medesimi al capitano d'ispezione, che trovasi presente alla somministranza. § 425. Egli invigila sulla ferratura dei cavalli, e per ciò che concerne tale operazione i maniscalchi seguono le indicazioni che loro dà. Riconoscendo incapacità in qualche maniscalco, ne riferirà al comandante dello squadrone al quale appartiene il medesimo. § 426. È affidata alla sua vigilanza la disinfettazione degli arredi, arnesi che abbiano servito a cavalli affetti da morbo attaccaticcio e contagioso.
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Sua vigilanza. (Art. 119 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo