Art. 114 · Compilazione dei certificati medici.
RegolamentoCapo VI

Art. 114

164 / 413

Compilazione dei certificati medici.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 402. Dovendo rilasciare certificati a pro di militari che invocano la riforma o la giubilazione, o che vi sieno proposti dal comandante del Corpo, si atterranno alle norme espresse nella Nota B annessa a questo regolamento, al fine di mettere in grado il consiglio d'amministrazione del Corpo di farsi un giusto concetto sulla natura e sul grado dell'infermità dei militari proposti, di apprezzarne le conseguenze, e di valutare i loro titoli al conseguimento della riforma, o della giubilazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-114