Art. 59

In vigore dal 20 gen 1972
Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indicati i beni del patrimonio storico e artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all', n. 3, dello Statuto. Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell' dello Statuto. Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-59

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