Art. 63
In vigore dal 20 gen 1972
Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-63