Art. 65
In vigore dal 20 gen 1972
Le disposizioni di cui all' della presente legge si applicano dalla prima scadenza del consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-65