Art. 61
In vigore dal 20 gen 1972
In relazione al trasferimento di competenze dalla regione alle province, disposto dalla presente legge, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della giunta regionale, sentita la giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.
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