Art. 58
In vigore dal 20 gen 1972
Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Se nei primi 18 mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi 6 mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.
Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i beni di cui all' della presente legge che passano alle province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-58