Art. 55
In vigore dal 20 gen 1972
L'articolo 89 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:
"Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell' possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del. Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.
Le disposizioni di cui agli , relative al cambiamento biennale del presidente del consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-55