Art. 52
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-52
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La disposizione stabilisce che nella regione la lingua tedesca ha pari dignità rispetto alla lingua italiana, la quale resta la lingua ufficiale dello Stato. Tuttavia, in caso di atti con valore legislativo, è il testo in lingua italiana a fare fede. La stessa prevalenza della lingua italiana si applica anche a tutte le altre ipotesi in cui lo Statuto prevede una redazione bilingue.
La norma mira a riconoscere e tutelare l'uso della lingua tedesca nella regione Trentino-Alto Adige parificandola a quella italiana, preservando al contempo la prevalenza della lingua ufficiale dello Stato per gli atti legislativi e bilingui.
Si applica a tutti i soggetti e alle istituzioni operanti nella regione Trentino-Alto Adige, nonché a chi redige o consulta atti legislativi e bilingui regionali.
Un cittadino della regione presenta un'istanza redatta in lingua tedesca e questa ha pieno valore legale al pari dell'italiano. Tuttavia, se sorge un dubbio sull'interpretazione di una legge regionale redatta in entrambe le lingue, per risolvere l'ambiguità si farà riferimento esclusivo al testo in lingua italiana.
È stato integralmente sostituito l'articolo 84 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5), introducendo la nuova formulazione sulla parificazione della lingua tedesca e sulla prevalenza della lingua italiana negli atti legislativi e bilingui.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.