Art. 47

In vigore dal 20 gen 1972
Dopo l'articolo 78 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 78-bis: "I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'articolo 78 dello Statuto, devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici. La metà dei componenti la sezione è nominata dal consiglio provinciale di Bolzano. Si succedono quali presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il presidente è nominato, tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Al presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali".
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-47

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Art. 47 Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo