Art. 42

In vigore dal 20 gen 1972
L'articolo 73 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente: "I bilanci predisposti dalla giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale. La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici. I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo. La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente. Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il presidente del consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti. Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi e uffici dell'ente. Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa nè a ricorso davanti la Corte costituzionale. Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente Statuto. Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata".
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-42

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Art. 42 Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo