Art. 38

In vigore dal 20 gen 1972
L'articolo 67 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente: "Sono devoluti alle province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari relativi ai loro territori".
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-38

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Art. 38 Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo