Art. 35

In vigore dal 20 gen 1972
L' dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente: "Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge".
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Art. 35 Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo