Art. 32
In vigore dal 20 gen 1972
All' dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma:
"Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nel territorio regionale:
a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
b) i due decimi dell'imposta generale sull'entrata relativa all'ambito regionale, al netto delle quote spettanti per legge agli enti locali;
c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite".
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-32