Art. 36

In vigore dal 20 gen 1972
All' dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma: "Le province hanno facoltà di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla regione, nei limiti consentiti dalla legge regionale di cui al comma precedente".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-36

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 36 Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo