Art. 50
In vigore dal 20 gen 1972
Il primo comma dell'articolo 82 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:
"Ferme le disposizioni contenute negli articoli 49-bis e 73, commi sesto e settimo, dello Statuto, la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-50