Art. 54
In vigore dal 20 gen 1972
Il primo comma dell'articolo 87 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è soppresso.
Il secondo comma dello stesso articolo 87 è sostituito dai seguenti:
"Le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.
Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-54