Art. 60

In vigore dal 20 gen 1972
La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella presente legge che integrano e modificano le disposizioni dello Statuto sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell' della presente legge.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-60

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