Art. 15

In vigore dal 20 gen 1972
Dopo l' dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 17-bis: "La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie".
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-15

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