Art. 19

In vigore dal 20 gen 1972
Dopo il quinto comma dell' dello Statuto speciale per il Trentino-Alto-Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è aggiunto il seguente comma: "Lo scioglimento del consiglio regionale non comporta lo scioglimento dei consigli provinciali. I componenti del consiglio disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere provinciale fino alla elezione del nuovo consiglio regionale".
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-19

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