Art. 14

In vigore dal 20 gen 1972
Dopo l' dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è istituito il seguente articolo 16-bis: "I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta".
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-14

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