Art. 16

In vigore dal 20 gen 1972
Dopo l' dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 è istituito il seguente articolo 17-ter; "È obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti, riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale. È altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato".
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-16

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Art. 16 Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. — Testo vigente | Portale Normativo