Art. 20
In vigore dal 20 gen 1972
L' dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è sostituito dal seguente:
"La giunta regionale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.
Il presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della regione. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.
Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti".
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-20