Art. 22
In vigore dal 20 gen 1972
Nel primo comma dell' dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, dopo la parola "provinciale" sono inserite le parole "di Trento".
Il terzo comma dello stesso è sostituito dai seguenti commi:
"Nella provincia di Bolzano la giunta provinciale è composta del presidente, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti, eletti dal consiglio provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.
La composizione della giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio della provincia. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano.
Il presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-22