Capo II
Art. 8
In vigore dal 24 feb 2026
1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonché funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli , in conformità ai principi della Costituzione e del presente Statuto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-8