Capo II

Art. 8

In vigore dal 24 feb 2026
1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonché funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli , in conformità ai principi della Costituzione e del presente Statuto.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-8

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