Titolo I

Art. 3

In vigore dal 16 feb 1963
Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-3

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Art. 3 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. — Testo vigente | Portale Normativo