Titolo II

Art. 5

In vigore dal 24 feb 2026
Con l'osservanza dei limiti generali indicati nello ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2; 2) disciplina del referendum previsto negli ; 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'; 4) NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 26 GENNAIO 2026, N. 1; 5) NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 23 SETTEMBRE 1993, N. 2; 6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi; 8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione; 9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico; 10) miniere, cave e torbiere; 11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato; 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione; 13) polizia locale, urbana e rurale; 14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni: opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria; 15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica; 16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali; 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative; 18) edilizia residenziale pubblica; 19) toponomastica; 20) servizi antincendi; 21) annona; 22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo