Titolo II
Art. 5
In vigore dal 24 feb 2026
Con l'osservanza dei limiti generali indicati nello ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
1) NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2;
2) disciplina del referendum previsto negli ;
3) istituzione di tributi regionali prevista nell';
4) NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 26 GENNAIO 2026, N. 1;
5) NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 23 SETTEMBRE 1993, N. 2;
6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;
9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
10) miniere, cave e torbiere;
11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
13) polizia locale, urbana e rurale;
14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni: opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
18) edilizia residenziale pubblica;
19) toponomastica;
20) servizi antincendi;
21) annona;
22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-5