Titolo II
Art. 7
In vigore dal 24 feb 2026
La Regione provvede con legge:
1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell';
3) all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma di Città metropolitane, ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;
3-bis) all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-7