Titolo II

Art. 7

In vigore dal 24 feb 2026
La Regione provvede con legge: 1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi; 2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'; 3) all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma di Città metropolitane, ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate; 3-bis) all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-7

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