Capo II

Art. 9

In vigore dal 16 feb 1963
La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo