Titolo II

Art. 4

In vigore dal 16 feb 2001
In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell' ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto; 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; 3) caccia e pesca; 4) usi civici; 5) impianto e tenuta dei libri fondiari; 6) industria, e commercio; 7) artigianato; 8) mercati e fiere; 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale; 10) turismo e industria alberghiera; 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale; 12) urbanistica; 13) acque minerali e termali; 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive: musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-4

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Art. 4 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. — Testo vigente | Portale Normativo