Capo II
Art. 10
In vigore dal 23 ago 2016
Lo Stato può con legge, delegare alla Regione ed ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, l'esercizio di proprie funzioni amministrative.
Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa, intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione.
Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-10