Capo II
Art. 15
In vigore dal 23 ago 2016
Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto la maggiore età il giorno delle elezioni.
L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un'altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.
COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-15