Capo II

Art. 16

In vigore dal 16 feb 1963
I consiglieri regionali rappresentano la intera Regione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-16

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Art. 16 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. — Testo vigente | Portale Normativo