Capo II
Art. 19
In vigore dal 16 feb 1963
Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.
Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-19