Capo II

Art. 23

In vigore dal 16 feb 2001
L'invito a sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, previsto dal primo comma dell', è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-23

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Art. 23 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. — Testo vigente | Portale Normativo