Capo II
Art. 23
In vigore dal 16 feb 2001
L'invito a sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, previsto dal primo comma dell', è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-23